TARI la tariffa sui rifiuti questa sconosciuta

La TARI ovvero la "tassa sui rifiuti" che cittadini, enti ed aziende devono corrispondere ai Comuni per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è entrata in vigore nel 2014 prendendo il posto della TARES e della TIA.
La disciplina relativa a questo tributo locale è piuttosto scarna ma, la L. n. 147/2013 all’art. 1, comma 652, prevede che i Comuni, nel rispetto del principio «chi inquina paga», possono “commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti”. 
Una disposizione dalla quale è possibile ricavare un'importante indicazione ovvero che le tariffe TARI devono essere proporzionali alla ‘quantità e qualità dei rifiuti’ prodotti (e quindi all’entità del servizio reso) secondo una dettagliata valutazione delle singole situazioni.

I Comuni, ai fini dell'applicazione della TARI, devono adottare il "piano finanziario Tari" che deve contenere tutte le indicazioni previste dalla legge e non può tradursi in una semplice tabella riassuntiva dei costi del servizio.
Il D.P.R. n. 158/1999 al comma 2 dell'articolo 8 prescrive che il piano finanziario debba comprendere: 
a) il programma degli interventi necessari;
b) il piano finanziario degli investimenti; 
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
d) le risorse finanziarie necessarie; 
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti”; 
Il comma 3 aggiunge che al piano debba essere allegata una relazione “nella quale sono indicati: 
a) il modello gestionale ed organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) con riferimento al piano dell’anno precedente, l’indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni”.

Tutto questo è stato recentemente ribadito dalla sentenza n. 1/2017 del Tar di Latina (PDF), che ha fornito maggiori dettagli sull’accuratezza che deve presentare il piano finanziario Tari comunale e su come deve essere composta la relativa delibera.
«[...] il problema reale è che per quanto il piano e/o la relazione possano essere sintetici essi devono contenere le informazioni che in base all’articolo 8 devono essere rinvenibili nel combinato del piano e della relazione approvati [...] 
In altri termini la legge prescrive che il consiglio comunale approvi un piano con allegata relazione che deve obbligatoriamente avere i contenuti minimi indicati nell’articolo 8; questi contenuti devono costituire l’immediato oggetto delle delibera (in modo che su questi contenuti possa svolgersi il dibattito consiliare), sicchè l’approvazione di una tabella riassuntiva dei costi fissi e variabili del servizio non può essere considerata equipollente all’approvazione di un piano (che di fatto non risulta essere stato sottoposto all’approvazione del consiglio comunale).»


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